Assegnazione della casa familiare dopo la separazione: a chi spetta e quando

A chi spetta la casa familiare dopo la separazione? Come incidono la presenza dei figli, la proprietà dell’immobile e le condizioni per la revoca.

Chiavi di casa appoggiate su una planimetria dell'abitazione

Quando due coniugi si separano, una delle questioni più delicate riguarda la casa in cui hanno vissuto insieme. Chi può continuare ad abitarla? Il proprietario ha sempre diritto a rimanervi? E cosa succede quando ci sono figli?

L’assegnazione della casa familiare dopo la separazione dipende principalmente dall’interesse dei figli, non dalla proprietà dell’immobile né dalla situazione economica dei coniugi considerata isolatamente.

L’articolo 337-sexies del Codice civile stabilisce infatti che il godimento della casa familiare deve essere attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Questo principio consente, in determinate circostanze, di assegnare l’abitazione anche al genitore che non ne è proprietario.

Vediamo quali sono i criteri applicabili, come cambia la situazione in presenza di figli maggiorenni e quando l’assegnazione può essere revocata.

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Che cosa si intende per casa familiare?

La casa familiare è l’abitazione nella quale la famiglia ha stabilmente vissuto prima della separazione, organizzando la propria vita quotidiana.

Non si tratta semplicemente di un immobile utilizzato dai coniugi, ma del luogo nel quale si sono sviluppate le abitudini, le relazioni e la vita domestica dei figli.

La distinzione è importante perché l’assegnazione prevista dalla legge mira a garantire, per quanto possibile, la continuità dell’ambiente familiare dei figli nonostante la separazione dei genitori.

La tutela non riguarda quindi indistintamente tutti gli immobili posseduti o utilizzati dalla coppia. Una seconda casa destinata esclusivamente alle vacanze, ad esempio, non assume normalmente la stessa funzione dell’abitazione nella quale i figli hanno vissuto abitualmente.

A chi spetta la casa familiare quando ci sono figli minorenni?

In presenza di figli minorenni, l’assegnazione della casa familiare viene valutata tenendo prioritariamente conto delle loro esigenze abitative e della necessità di conservare, quando possibile, l’ambiente nel quale sono cresciuti.

Nella pratica, l’abitazione viene generalmente assegnata al genitore con il quale i figli continuano a vivere prevalentemente.

Non esiste, tuttavia, una regola secondo cui la casa debba essere assegnata automaticamente alla madre.

La decisione dipende dall’organizzazione della vita dei figli, dalle loro esigenze concrete e dalle condizioni stabilite in occasione della separazione.

Anche quando viene disposto l’affidamento condiviso, la casa familiare può essere assegnata a uno dei genitori.

L’affidamento condiviso riguarda infatti l’esercizio della responsabilità genitoriale e il rapporto dei figli con entrambi i genitori. Non comporta necessariamente che i figli trascorrano lo stesso tempo nelle due abitazioni.

Per comprendere a chi possa essere assegnata la casa occorre quindi considerare, tra gli altri elementi, dove i figli vivranno stabilmente e quale soluzione risulti maggiormente coerente con le loro esigenze.

Cosa succede se i figli sono maggiorenni?

Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’assegnazione della casa familiare.

La tutela può continuare anche quando i figli hanno compiuto diciotto anni, purché non siano ancora economicamente autosufficienti e mantengano una convivenza effettiva con il genitore assegnatario.

La giurisprudenza ha chiarito che la convivenza non richiede necessariamente una presenza quotidiana e ininterrotta nell’abitazione.

Si pensi, ad esempio, a un figlio universitario che studia fuori sede, ma continua a considerare la casa del genitore il proprio stabile punto di riferimento abitativo.

In una situazione del genere, l’assenza per motivi di studio non comporta necessariamente il venir meno dei presupposti dell’assegnazione.

Diversamente, quando il figlio ha ormai trasferito stabilmente altrove la propria vita e torna nell’abitazione soltanto per brevi visite occasionali, può risultare assente quella convivenza che giustifica il mantenimento del provvedimento.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16134 del 17 giugno 2019, ha evidenziato proprio l’importanza della stabile convivenza, distinguendola dai semplici ritorni occasionali presso l’abitazione del genitore.

Non basta quindi verificare l’età del figlio o la sua condizione lavorativa: occorre valutare anche il rapporto effettivo che mantiene con la casa familiare.

La casa può essere assegnata al coniuge che non ne è proprietario?

Sì. L’assegnazione della casa familiare può essere disposta anche quando l’immobile appartiene esclusivamente all’altro coniuge.

Si tratta di una delle conseguenze più rilevanti del principio di tutela dei figli.

Per esempio, se l’abitazione è di proprietà del padre, ma i figli continueranno a vivere prevalentemente con la madre, il giudice può assegnare la casa a quest’ultima quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Naturalmente vale anche la situazione inversa.

L’assegnazione non trasferisce la proprietà dell’immobile.

Il coniuge proprietario conserva il proprio diritto di proprietà, ma il godimento dell’abitazione viene attribuito all’altro genitore secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione.

Lo stesso principio può trovare applicazione quando la casa appartiene a entrambi i coniugi.

L’eventuale comproprietà non viene meno per effetto dell’assegnazione e continua a essere regolata secondo le norme applicabili ai rapporti patrimoniali tra i proprietari.

Quali conseguenze economiche comporta l'assegnazione?

L’articolo 337-sexies del Codice civile prevede espressamente che il giudice tenga conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando anche l’eventuale titolo di proprietà.

L’utilizzo dell’abitazione rappresenta infatti un’utilità economicamente rilevante per chi può continuare a viverci.

Al tempo stesso, l’assegnazione può limitare la possibilità del proprietario di utilizzare personalmente l’immobile o di ricavarne un reddito.

Queste circostanze possono assumere rilievo nella valutazione complessiva delle condizioni economiche della separazione.

Occorre tuttavia evitare di confondere l’assegnazione della casa con l’assegno di mantenimento: sono istituti distinti, anche se possono incidere sulla medesima situazione familiare.

Se non ci sono figli, chi resta nella casa familiare?

Quando i coniugi si separano senza figli, oppure quando i figli sono ormai economicamente autonomi, la situazione è diversa.

In assenza delle esigenze di tutela dei figli, la casa non può essere assegnata a un coniuge soltanto perché economicamente più debole.

L’assegnazione prevista dall’articolo 337-sexies del Codice civile non costituisce infatti uno strumento destinato a compensare le differenze di reddito tra i coniugi.

La Corte di cassazione ha ribadito questo principio nell’ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018, chiarendo che la decisione sull’assegnazione deve essere collegata all’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico nel quale sono cresciuti.

In mancanza dei presupposti per l’assegnazione, l’utilizzo dell’immobile dipende dai diritti di proprietà, dagli eventuali altri titoli di godimento e dagli accordi validamente intervenuti tra i coniugi.

Se la casa appartiene esclusivamente a uno di essi, la sua proprietà rimane un elemento determinante nella regolazione dell’utilizzo dell’abitazione.

Se invece l’immobile è in comproprietà, occorre considerare le regole relative alla comunione e le eventuali soluzioni concordate.

Il coniuge economicamente più debole potrà eventualmente far valere le proprie esigenze attraverso gli strumenti di tutela economica previsti dall’ordinamento, quando ne ricorrano i presupposti.

Quando può essere revocata l'assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione non è necessariamente definitiva.

La sua permanenza è collegata alle ragioni che ne hanno giustificato l’adozione e può essere riesaminata quando intervengono cambiamenti rilevanti nella situazione familiare.

Tra le circostanze che possono giustificare una richiesta di revoca rientrano il raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli, il venir meno della loro effettiva convivenza con il genitore assegnatario o la cessazione dell’utilizzo stabile dell’immobile come abitazione familiare.

Non ogni cambiamento, però, determina automaticamente la perdita del diritto di godimento.

Cosa succede se il genitore assegnatario inizia una nuova convivenza?

L’articolo 337-sexies del Codice civile contempla, tra le ipotesi di cessazione del diritto di godimento, anche la convivenza more uxorio — cioè una stabile convivenza di coppia — e il nuovo matrimonio dell’assegnatario.

Questa previsione deve tuttavia essere letta alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 308 del 2008, la Corte costituzionale ha escluso che una nuova convivenza o un nuovo matrimonio possano determinare automaticamente la perdita dell’assegnazione, senza valutare l’interesse dei figli minori.

La Corte ha infatti chiarito che anche la cessazione del diritto di godimento deve essere esaminata in funzione delle esigenze della prole.

Pertanto, la formazione di una nuova relazione stabile da parte del genitore assegnatario non basta, da sola, per concludere che debba necessariamente lasciare l’immobile.

Occorre verificare le condizioni concrete e l’eventuale permanenza delle esigenze abitative dei figli.

Come viene decisa l'assegnazione durante la separazione?

L’utilizzo della casa familiare rappresenta uno degli aspetti che possono essere disciplinati nell’ambito della separazione.

Quando i coniugi raggiungono un accordo, possono individuare una soluzione relativa all’abitazione, che dovrà essere valutata nel rispetto delle disposizioni applicabili e, soprattutto, dell’interesse dei figli. Per conoscere le modalità della separazione consensuale, è disponibile un approfondimento dedicato.

Quando invece manca un accordo, la questione può essere rimessa alla decisione del giudice. Un ulteriore approfondimento riguarda la separazione giudiziale.

In questo caso assumono particolare importanza le circostanze concrete della famiglia, la situazione abitativa dei figli e il titolo in base al quale l’immobile viene utilizzato.

Anche dopo l’adozione del provvedimento, eventuali cambiamenti significativi possono rendere necessario un nuovo esame delle condizioni stabilite.

È quindi opportuno affrontare la questione della casa familiare insieme agli altri aspetti della separazione, evitando di considerarla esclusivamente come una controversia sulla proprietà dell’immobile.

Assegnazione della casa familiare: perché è importante valutare il caso concreto

L’assegnazione della casa familiare dopo la separazione non segue una regola basata esclusivamente sulla proprietà dell’immobile o sulle condizioni economiche dei coniugi.

Il criterio principale è la tutela dei figli e la possibilità di preservare il loro ambiente domestico, nei limiti previsti dalla legge.

La presenza di figli minorenni, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti, il titolo di proprietà e i successivi cambiamenti della situazione familiare possono condurre a soluzioni differenti.

Per questo motivo, prima di concordare l’utilizzo dell’abitazione o richiederne l’assegnazione o la revoca, è importante esaminare le circostanze specifiche con l’assistenza di un professionista che si occupi di diritto di famiglia.

Domande frequenti sull'assegnazione della casa familiare

L'affidamento condiviso impedisce l'assegnazione della casa a uno solo dei genitori?

No. L’affidamento condiviso non impedisce che la casa familiare venga assegnata a uno dei genitori. La decisione tiene conto delle esigenze abitative dei figli e della concreta organizzazione della loro vita dopo la separazione.


Il pagamento del mutuo dà automaticamente diritto a restare nella casa?

No. Il fatto che un coniuge paghi il mutuo non determina, da solo, il diritto a ottenere l’assegnazione della casa familiare. La proprietà dell’immobile, gli obblighi derivanti dal finanziamento e il diritto di godimento conseguente all’assegnazione costituiscono questioni giuridicamente distinte, da valutare secondo le rispettive regole.


La residenza anagrafica del figlio maggiorenne è sufficiente per conservare l'assegnazione?

Non necessariamente. Ai fini dell’assegnazione assume rilievo la convivenza effettiva e stabile del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. La sola residenza anagrafica non sostituisce la valutazione delle concrete abitudini di vita e dell’effettivo legame abitativo con l’immobile.

Valutare l’assegnazione della casa familiare

Ogni situazione familiare presenta aspetti specifici. Lo Studio Legale Scillia, attivo a Catania e provincia nell’ambito delle separazioni e dei divorzi, può esaminare le circostanze del caso e le possibili soluzioni.

Studio Legale Scillia

Separazioni e Divorzi

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Fonti normative e istituzionali


Redazione Studio Legale Scillia

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.

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