Quando due coniugi si separano e le loro condizioni economiche sono differenti, può sorgere il problema dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole. La differenza di reddito, però, non determina automaticamente il diritto all’assegno e non esiste una percentuale fissa da applicare allo stipendio dell’altro coniuge.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 156 del codice civile. La norma prevede, in presenza dei relativi presupposti, il diritto del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile di ricevere quanto necessario al proprio mantenimento quando non disponga di adeguati redditi propri. La misura deve poi essere determinata considerando le circostanze del caso e i redditi del coniuge obbligato.
La valutazione è quindi necessariamente concreta: occorre ricostruire la situazione economica della famiglia durante il matrimonio, verificare le condizioni attuali di entrambi i coniugi e stabilire se il richiedente disponga di risorse adeguate o sia concretamente in grado di procurarsele.
In questo articolo
- Quando spetta l’assegno di mantenimento al coniuge separato
- Il tenore di vita durante il matrimonio è ancora rilevante?
- Come viene effettuata la valutazione economica
- La capacità lavorativa del coniuge richiedente
- Quali documenti servono per valutare la situazione economica
- Esiste una formula per calcolare l’assegno di mantenimento?
- Che effetto ha l’addebito della separazione
- L’assegno può essere modificato dopo la separazione?
- Perché è necessaria una valutazione caso per caso
- Domande frequenti
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Ascolta “Assegno di mantenimento nella separazione: come viene valutato” su Spreaker.Quando spetta l’assegno di mantenimento al coniuge separato
L’assegno previsto dall’articolo 156 c.c. riguarda i rapporti economici tra i coniugi e deve essere tenuto distinto dal contributo destinato al mantenimento dei figli.
Per il riconoscimento dell’assegno in favore del coniuge assumono rilievo, in particolare, l’assenza di un addebito della separazione a suo carico, la mancanza di redditi propri adeguati e la situazione economica complessiva delle parti.
La presenza di una differenza reddituale tra marito e moglie rappresenta quindi un elemento importante, ma non basta da sola. Il giudice deve verificare se quella differenza si traduca effettivamente nell’impossibilità, per il coniuge richiedente, di disporre di mezzi adeguati rispetto al parametro applicabile alla separazione.
La Corte di cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025 che l’assegno di mantenimento nella separazione trova fondamento nella permanenza del dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi ed è correlato al tenore di vita tenuto durante il matrimonio. La stessa decisione precisa, tuttavia, che l’assegno non può comprendere ciò che il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo secondo un criterio di ordinaria diligenza.
Il tenore di vita durante il matrimonio è ancora rilevante?
Sì. Occorre però evitare di confondere i criteri applicabili alla separazione con quelli previsti per l’assegno divorzile.
Nella separazione il vincolo matrimoniale permane. Proprio questa circostanza spiega perché la giurisprudenza continui a riconoscere rilievo al tenore di vita matrimoniale nella valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente.
La Cassazione ha confermato anche nel 2025 la differenza tra i due istituti: l’assegno di mantenimento conseguente alla separazione è collegato alla permanenza del rapporto matrimoniale e del dovere di assistenza, mentre l’assegno divorzile opera dopo lo scioglimento del vincolo e risponde a criteri e funzioni differenti.
Il riferimento al precedente tenore di vita non significa, tuttavia, che il coniuge beneficiario abbia sempre diritto a ricevere una somma capace di riprodurre esattamente le condizioni economiche esistenti durante la convivenza. La determinazione dell’assegno deve confrontarsi con le risorse realmente disponibili e con la nuova situazione conseguente alla separazione.
Come viene effettuata la valutazione economica
La determinazione dell’assegno non consiste in un semplice confronto tra due buste paga.
Il primo passaggio è la ricostruzione delle condizioni economiche esistenti durante il matrimonio. Redditi da lavoro o da attività professionale costituiscono certamente elementi rilevanti, ma la valutazione può estendersi alla situazione patrimoniale, alle disponibilità finanziarie e agli altri elementi economicamente apprezzabili utili a comprendere le effettive condizioni della famiglia.
Occorre poi esaminare la posizione attuale del coniuge che domanda il mantenimento. Possono assumere rilievo i redditi effettivamente percepiti, il patrimonio disponibile, la situazione abitativa e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, la concreta capacità di svolgere un’attività lavorativa.
Parallelamente deve essere accertata la capacità economica del coniuge al quale viene richiesto il pagamento. Anche in questo caso il dato reddituale dichiarato non esaurisce necessariamente la valutazione: il giudizio riguarda la situazione economica effettiva e le circostanze concretamente rilevanti.
L’articolo 473-bis.2 del codice di procedura civile attribuisce infatti al giudice, nelle controversie aventi ad oggetto contributi economici, il potere di ordinare d’ufficio l’integrazione della documentazione, disporre ordini di esibizione e svolgere indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi e, quando necessario, avvalendosi della polizia tributaria.
La valutazione dell’assegno deve quindi basarsi su dati economici quanto più possibile completi e non su una sola voce di reddito isolatamente considerata.
La capacità lavorativa del coniuge richiedente
Un aspetto particolarmente importante riguarda il coniuge che non lavora oppure percepisce un reddito limitato.
L’assenza di un’occupazione non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno. Allo stesso tempo, non è sufficiente ipotizzare in astratto che una persona potrebbe lavorare per escludere ogni forma di mantenimento.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 234 del 2025, ha affermato che deve essere considerata la concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente. Di conseguenza, può assumere rilievo il fatto che il coniuge sia effettivamente in grado di procurarsi autonomamente determinate risorse ma, senza una giustificazione, non utilizzi tale capacità.
La valutazione deve restare concreta. Età, professionalità, precedente esperienza lavorativa, condizioni personali e reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro non possono essere sostituite da una capacità reddituale meramente teorica.
Non vi è quindi una regola secondo cui il coniuge privo di occupazione abbia necessariamente diritto al mantenimento, né una regola opposta secondo cui la semplice possibilità astratta di lavorare sia sufficiente per negarlo.
Quali documenti servono per valutare la situazione economica
La documentazione economica assume un ruolo centrale soprattutto quando non vi è accordo tra i coniugi sull’esistenza o sull’importo dell’assegno.
La disciplina processuale oggi prevede una specifica trasparenza patrimoniale. Nei procedimenti interessati da domande economiche devono essere prodotti, secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c., documenti relativi alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
In particolare, la normativa richiama le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati e alle partecipazioni societarie, nonché gli estratti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La disciplina del procedimento congiunto presenta regole specifiche, ma anche in tale sede assumono rilievo le disponibilità reddituali e patrimoniali e gli oneri delle parti.
Questi documenti consentono di superare una lettura limitata al solo reddito mensile e di ricostruire in maniera più attendibile la situazione economica complessiva.
Esiste una formula per calcolare l’assegno di mantenimento?
Non esiste nella disciplina dell’articolo 156 c.c. una formula matematica generale o una percentuale legale dello stipendio da utilizzare per determinare l’assegno.
L’importo dipende dall’esito della valutazione concreta delle condizioni dei coniugi.
Questo significa anche che due famiglie con redditi nominalmente simili possono giungere a risultati differenti. La consistenza patrimoniale, le effettive disponibilità, la capacità reddituale del beneficiario e le circostanze economiche delle parti possono modificare sensibilmente il quadro.
Eventuali metodi di calcolo o percentuali utilizzati come riferimento pratico non possono quindi sostituire i criteri previsti dalla legge e l’accertamento del singolo caso.
Che effetto ha l’addebito della separazione
L’articolo 156 c.c. collega espressamente il diritto al mantenimento al coniuge al quale la separazione non sia addebitabile.
Quando la separazione viene definitivamente addebitata al coniuge che domanda l’assegno, viene meno il presupposto per ottenere il mantenimento previsto da questa disposizione.
Va però mantenuta distinta la disciplina degli alimenti. Lo stesso articolo 156 fa infatti salvo l’obbligo alimentare previsto dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. Mantenimento e alimenti hanno presupposti e finalità differenti e non devono essere considerati equivalenti.
L’assegno può essere modificato dopo la separazione?
La determinazione dell’assegno non è necessariamente definitiva per tutto il periodo della separazione.
L’articolo 156 c.c. stabilisce che, quando sopravvengono giustificati motivi, il giudice può, su richiesta di una parte, revocare o modificare i provvedimenti economici precedentemente adottati.
Una modifica significativa e stabile delle condizioni economiche può quindi rendere necessaria una nuova valutazione. Anche in questo caso non opera un automatismo: occorre verificare concretamente il mutamento intervenuto e la sua incidenza sui presupposti o sulla misura dell’assegno.
Perché è necessaria una valutazione caso per caso
L’assegno di mantenimento nella separazione non può essere stabilito considerando soltanto chi guadagna di più e chi guadagna di meno.
La decisione richiede almeno tre verifiche: l’esistenza dei presupposti per riconoscere il diritto al mantenimento, l’effettiva situazione economica di entrambi i coniugi e la quantificazione della somma compatibile con le circostanze del caso.
È proprio questa pluralità di elementi a rendere poco affidabili i calcoli standardizzati. La differenza tra i redditi può costituire il punto di partenza dell’analisi, ma la conclusione dipende dalla situazione patrimoniale e reddituale complessiva, dal precedente tenore di vita, dalla capacità lavorativa concretamente esercitabile e dagli altri elementi economicamente rilevanti che emergono dalla documentazione e dall’istruttoria.
Domande frequenti sull’assegno di mantenimento nella separazione
Se entrambi i coniugi lavorano, l’assegno di mantenimento è escluso?
Non necessariamente. Il fatto che entrambi percepiscano un reddito non esclude in assoluto l’assegno. Occorre verificare se il coniuge che lo richiede disponga di redditi adeguati secondo i criteri propri della separazione e confrontare complessivamente le condizioni economiche delle parti.
Se uno dei coniugi guadagna molto di più, deve sempre pagare un assegno?
No. Una significativa disparità economica è un elemento rilevante, ma non determina da sola il diritto all’assegno. Devono sussistere anche gli altri presupposti previsti dall’articolo 156 c.c.
Il giudice considera soltanto lo stipendio?
No. Le norme processuali consentono di accertare redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita. La documentazione bancaria, immobiliare, finanziaria e societaria può quindi assumere rilievo nella valutazione economica.
Una persona disoccupata ha automaticamente diritto al mantenimento?
No. Occorre verificare anche la sua concreta e attuale capacità lavorativa. La Cassazione ha chiarito che l’assegno non può coprire ciò che il richiedente sia realmente in grado di procurarsi da solo con ordinaria diligenza. La valutazione, però, deve essere concreta e non fondata su possibilità lavorative soltanto astratte.
L’importo stabilito durante la separazione può cambiare?
Sì. In presenza di giustificati motivi sopravvenuti, l’articolo 156 c.c. consente di chiedere la modifica o la revoca dei provvedimenti economici precedentemente adottati.
Valutare l’assegno di mantenimento nel caso concreto
Redditi, patrimonio, situazione abitativa e capacità lavorativa possono incidere in modo diverso da caso a caso. Per esaminare la documentazione e comprendere quali elementi siano rilevanti nella separazione è possibile richiedere un appuntamento con lo Studio Legale Scillia.
Studio Legale Scillia
Separazioni e Divorzi
Catania e provincia
Fonti normative e istituzionali
- Codice civile, art. 156, Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi – Normattiva
- Codice di procedura civile, artt. 473-bis.2, 473-bis.12, 473-bis.48 e 473-bis.51 – Normattiva
- Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 – Normattiva
- Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025, Rv. 673633-01
- Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025
Redazione Studio Legale Scillia
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.




