Chi sta valutando la fine del matrimonio spesso pone una domanda molto concreta: quando si può chiedere il divorzio dopo la separazione? Il tema è particolarmente sentito anche da molte persone che cercano informazioni su separazione, divorzio breve e assistenza legale a Catania e desiderano comprendere se esistano già i presupposti per rivolgersi a un avvocato e impostare correttamente il passaggio successivo.
La risposta oggi è più semplice rispetto al passato, perché dal 2015 i tempi si sono ridotti. Tuttavia, non esiste un termine unico per tutti i casi: bisogna distinguere tra separazione consensuale, separazione giudiziale e accordi raggiunti fuori dal tribunale.
In linea generale, il divorzio breve può essere chiesto dopo sei mesi se la separazione è consensuale e dopo dodici mesi se la separazione è giudiziale. Il termine decorre dall’avvenuta comparizione dei coniugi in tribunale nella procedura di separazione personale; se invece la separazione è stata raggiunta tramite negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile, il termine decorre dalla data dell’accordo o dell’atto.
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Ascolta “Divorzio breve: quando si può chiedere e quali sono i tempi” su Spreaker.Che cosa si intende per divorzio breve
Con l’espressione “divorzio breve” si indica la riduzione del tempo necessario tra separazione e domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, entrata in vigore il 26 maggio 2015.
Prima della riforma il termine ordinario era di tre anni; oggi la legge distingue tra separazione consensuale e giudiziale.
Quando si può chiedere il divorzio breve
La regola di base si ricava dall’art. 3 della legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015:
- dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice, se si tratta di separazione giudiziale;
- sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando un giudizio iniziato come contenzioso si sia poi trasformato in consensuale.
La stessa norma aggiunge che, se la separazione è stata raggiunta con negoziazione assistita, il termine decorre dalla data certificata nell’accordo; se invece l’accordo è stato concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, il termine decorre dalla data dell’atto.
Da quando decorrono i termini
Questo è il punto su cui si crea più confusione. Il termine non decorre genericamente dal giorno in cui i coniugi hanno deciso di vivere separati, ma da un momento giuridicamente preciso.
Separazione giudiziale o consensuale in tribunale
Se la separazione segue la via giudiziale o la via consensuale davanti al tribunale, il termine decorre dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al giudice nella procedura di separazione personale. È questo il riferimento espressamente indicato dalla legge.
Negoziazione assistita
Se i coniugi raggiungono un accordo di separazione tramite negoziazione assistita, la decorrenza parte dalla data certificata nell’accordo. La procedura è prevista per arrivare a una soluzione consensuale di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile
Quando la separazione è conclusa davanti all’ufficiale dello stato civile, la norma collega la decorrenza alla data dell’atto contenente l’accordo. Anche in questo caso, quindi, conta la data giuridica dell’accordo e non una separazione di fatto non formalizzata.
Il divorzio è automatico dopo sei mesi o dodici mesi?
No. Il decorso del termine non produce automaticamente il divorzio. Trascorsi i sei o dodici mesi previsti dalla legge, occorre comunque presentare la domanda di divorzio seguendo la procedura applicabile al caso concreto.

Dopo la riforma Cartabia, il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel codice di procedura civile gli artt. 473-bis.47 e seguenti, dedicati alla crisi familiare, quindi anche a separazione e divorzio. Questo significa che il quadro procedurale oggi va letto tenendo conto del rito famiglia vigente.
Da ricordare
Il semplice decorso del termine non scioglie il matrimonio: è comunque necessario avviare la procedura di divorzio applicabile alla situazione concreta.
Quali strade esistono per chiedere il divorzio
In concreto, dopo la separazione e una volta maturato il termine, il divorzio può passare da percorsi diversi, a seconda che vi sia accordo oppure conflitto tra i coniugi.
Domanda congiunta
Se c’è accordo sulle condizioni, la via congiunta resta normalmente la più lineare.
Procedura contenziosa
Se manca l’accordo, il divorzio dovrà essere chiesto con procedimento contenzioso, nel rispetto delle regole del rito famiglia oggi previste dal codice di procedura civile.
Negoziazione assistita
Quando vi sono i presupposti per una soluzione consensuale, la negoziazione assistita può essere una strada alternativa al giudizio ed è utilizzabile per separazione, divorzio e modifica delle condizioni già stabilite.
Una prima valutazione delle procedure disponibili può essere richiesta consultando la pagina dello Studio dedicata all’assistenza nelle separazioni e nei divorzi.
Esistono casi particolari da valutare con attenzione?
Sì. Il tema dei tempi è solo una parte del problema. Nel caso concreto possono incidere anche:
- la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
- il contenuto degli accordi economici;
- eventuali modifiche sopravvenute tra separazione e divorzio;
- la scelta tra percorso congiunto, negoziazione assistita o giudiziale.
Errori da evitare
Confondere separazione e divorzio
La separazione non scioglie il matrimonio. Il divorzio richiede un ulteriore passaggio giuridico, anche quando i termini sono già maturati.
Calcolare male la decorrenza
Il termine non parte dalla semplice cessazione della convivenza, ma dal momento individuato dalla legge: comparizione in tribunale davanti al giudice oppure data dell’accordo, a seconda del percorso seguito.
Pensare che sei mesi valgano sempre
I sei mesi riguardano la separazione consensuale; nella separazione giudiziale la regola ordinaria è di dodici mesi.
Quando rivolgersi a un avvocato
È utile far verificare la propria posizione quando si vuole capire:
- se il termine per il divorzio è già decorso;
- quale data vada presa come riferimento;
- quale procedura sia più adatta nel caso concreto;
- se vi siano figli, questioni patrimoniali o aspetti ancora controversi.
Per chi vive a Catania o nella provincia etnea, rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia può consentire di individuare tempestivamente la soluzione più adeguata ed evitare errori nella gestione della procedura.
Conclusione
Il divorzio breve ha ridotto i tempi rispetto al passato, ma non elimina la necessità di verificare con precisione quando decorre il termine e quale procedura utilizzare.
In sintesi, la regola generale è questa: sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale, con decorrenza individuata dalla legge in modo preciso.
Il caso concreto, però, può presentare elementi che richiedono una valutazione specifica, soprattutto quando sono coinvolti figli, accordi economici o percorsi alternativi al tribunale.
Domande frequenti sul divorzio breve
Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio?
In linea generale, il divorzio può essere chiesto dopo sei mesi dalla separazione consensuale e dopo dodici mesi dalla separazione giudiziale.
Il termine decorre dalla sentenza di separazione?
Nei procedimenti davanti al tribunale, il riferimento è la comparizione dei coniugi nella procedura di separazione. Nella negoziazione assistita o nell’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, conta invece la data dell’accordo o dell’atto.
Il divorzio diventa automatico una volta trascorso il termine?
No. Dopo la scadenza del termine deve comunque essere presentata la domanda di divorzio attraverso la procedura applicabile al caso concreto.
Si può ottenere il divorzio con la negoziazione assistita?
Sì, quando vi sono i presupposti per raggiungere una soluzione consensuale e la procedura risulta adatta alla situazione dei coniugi.
La separazione di fatto fa decorrere il termine?
No. La semplice cessazione della convivenza non coincide con il momento giuridico dal quale la legge fa decorrere il termine per proporre la domanda di divorzio.
Occorre verificare i tempi del divorzio nel caso concreto?
La decorrenza del termine e la procedura da seguire dipendono dal tipo di separazione e dalle condizioni ancora da regolare. Lo Studio Legale Scillia assiste persone e famiglie a Catania nella valutazione della situazione concreta.
Studio Legale Scillia
Separazioni e divorzi
Catania e provincia
Fonti normative e istituzionali
- Legge 6 maggio 2015, n. 55 sul divorzio breve – Gazzetta Ufficiale
- Procedimenti di separazione e divorzio dopo la riforma del processo civile – Ministero della Giustizia
- Separazione, divorzio e accordi consensuali – Tribunale di Catania
Redazione Studio Legale Scillia
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Per informazioni sul divorzio breve, sulla separazione consensuale o giudiziale e per valutare la propria situazione concreta, è possibile richiedere assistenza allo Studio Legale Scillia.




