Separazione consensuale: come funziona, tempi e passaggi essenziali

La separazione consensuale consente ai coniugi di concordare le condizioni della crisi matrimoniale. Vediamo procedure, documenti, passaggi e tempi da considerare.

Coniugi assistiti da un avvocato durante la definizione di una separazione consensuale

La separazione consensuale è possibile quando entrambi i coniugi intendono separarsi e riescono a concordare le condizioni che regoleranno la nuova situazione familiare. L’accordo può riguardare, tra gli altri aspetti, i figli, l’abitazione familiare, il mantenimento e la gestione delle spese.

Raggiungere un’intesa, tuttavia, non significa che sia sufficiente un accordo privato. Per produrre gli effetti previsti dalla legge, la separazione deve essere formalizzata attraverso una delle procedure consentite.

Per chi vive a Catania o nella provincia, come nel resto d’Italia, occorre individuare il percorso adatto e predisporre condizioni complete, comprensibili e concretamente sostenibili. La presenza di figli, il contenuto patrimoniale degli accordi e la situazione economica dei coniugi possono incidere sulla procedura da seguire.

In linea generale, la separazione consensuale può essere formalizzata con un ricorso congiunto davanti al tribunale oppure, quando ne ricorrono i presupposti, mediante negoziazione assistita da avvocati o accordo davanti all’ufficiale dello stato civile. I tempi dipendono dalla procedura scelta, dalla completezza dei documenti e, nel procedimento giudiziale, dall’organizzazione dell’ufficio competente.

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Che cos’è la separazione consensuale

La separazione consensuale è la procedura con cui i coniugi, sulla base di una decisione condivisa, regolano le conseguenze della cessazione della convivenza matrimoniale.

La separazione personale dei coniugi è prevista dagli articoli 150 e seguenti del Codice civile. In particolare, l’articolo 158 disciplina la separazione consensuale e stabilisce che essa acquista efficacia attraverso il controllo previsto dall’ordinamento.

Il matrimonio non viene sciolto. I coniugi restano sposati, ma vengono meno alcuni obblighi collegati alla convivenza, mentre continuano quelli che la legge mantiene anche dopo la separazione.

L’elemento distintivo è l’accordo. Entrambi i coniugi devono condividere non soltanto la volontà di separarsi, ma anche le condizioni applicabili dopo la separazione.

Quando manca un’intesa su uno o più punti essenziali, può essere necessario avviare una separazione giudiziale oppure proseguire il confronto per verificare se esistano soluzioni compatibili con gli interessi coinvolti.

La separazione di fatto, cioè la semplice scelta di vivere separatamente senza formalizzare la crisi coniugale, non equivale a una separazione legalmente perfezionata e non produce tutti gli effetti propri delle procedure previste dalla legge.

Quali condizioni devono concordare i coniugi

Il contenuto dell’accordo varia in base alla situazione familiare. Le condizioni devono disciplinare gli aspetti che continueranno a collegare i coniugi dopo la cessazione della convivenza e, quando vi sono figli, devono tutelare in modo prioritario il loro interesse.

Le decisioni relative all’affidamento, al mantenimento e ai rapporti tra genitori e figli sono regolate dagli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile. La disciplina si fonda sull’interesse morale e materiale dei figli e sul principio secondo cui entrambi i genitori continuano a essere responsabili della loro cura, educazione e mantenimento.

Tra le questioni che possono richiedere una regolamentazione rientrano:

  • la residenza abituale dei figli e le modalità di frequentazione con ciascun genitore;
  • l’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • il contributo ordinario per il mantenimento dei figli;
  • la ripartizione delle spese straordinarie;
  • l’eventuale contributo economico in favore di un coniuge;
  • l’assegnazione della casa familiare, quando ne ricorrono i presupposti;
  • l’utilizzo di beni comuni e la gestione di obbligazioni condivise.

Non tutte queste condizioni sono presenti in ogni separazione. L’accordo deve essere costruito sul caso concreto e non dovrebbe limitarsi a formule generiche, soprattutto quando occorre stabilire come saranno sostenute le spese dei figli o come verranno organizzati i loro rapporti con i genitori.

Da ricordare

Il consenso deve riguardare anche il contenuto dell’accordo. La comune volontà di interrompere la convivenza, da sola, non risolve le questioni relative ai figli, al mantenimento, alla casa familiare e agli eventuali rapporti economici ancora esistenti.

Come funziona la separazione consensuale in tribunale

Il procedimento di separazione consensuale davanti al tribunale è disciplinato dall’articolo 473-bis.51 del Codice di procedura civile, dedicato al procedimento su domanda congiunta.

In base a questa disposizione, la domanda viene proposta con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve riportare le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.

Il ricorso deve inoltre contenere le indicazioni richieste dalla disciplina del processo familiare. Tra queste rientrano le informazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, sugli oneri a carico delle parti e sulle condizioni concordate.

I passaggi essenziali possono essere così sintetizzati:

  1. raccolta delle informazioni personali, familiari, reddituali e patrimoniali rilevanti;
  2. definizione delle condizioni condivise;
  3. predisposizione e sottoscrizione del ricorso congiunto;
  4. deposito del ricorso presso il tribunale competente;
  5. trasmissione degli atti al pubblico ministero e trattazione secondo le modalità stabilite;
  6. adozione del provvedimento che definisce la separazione.

L’articolo 473-bis.51 del Codice di procedura civile consente ai coniugi di chiedere, già nel ricorso, che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte. In questo caso devono dichiarare di non volersi riconciliare e depositare la documentazione richiesta.

Il giudice può comunque chiedere chiarimenti o documenti ulteriori. Se le condizioni concordate risultano in contrasto con gli interessi dei figli, il collegio convoca le parti e indica le modifiche da adottare. Se non viene individuata una soluzione adeguata, la domanda può essere rigettata allo stato.

Per approfondire l’assistenza nella definizione e nel deposito dell’accordo è possibile consultare la pagina dello Studio dedicata alle separazioni e ai divorzi.

Le procedure alternative al tribunale

La separazione consensuale non deve necessariamente svolgersi attraverso un ricorso giudiziale. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, disciplina anche la negoziazione assistita da avvocati e l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile.

La negoziazione assistita

La separazione mediante negoziazione assistita è prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Con questa procedura ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un proprio avvocato. I professionisti aiutano le parti a definire le condizioni e predispongono l’accordo, che viene successivamente sottoposto al controllo del procuratore della Repubblica competente.

Quando non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica per il nullaosta.

Quando vi sono figli appartenenti a una di queste categorie, l’accordo deve essere autorizzato dal procuratore della Repubblica, che ne valuta la rispondenza al loro interesse. Se l’accordo non viene ritenuto conforme a tale interesse, si applicano gli ulteriori passaggi previsti dalla norma.

L’accordo munito di nullaosta o autorizzazione produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale. Gli avvocati devono poi curare gli adempimenti di trasmissione all’ufficiale dello stato civile.

L’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile

L’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014 consente ai coniugi, in presenza di determinati requisiti, di concludere l’accordo davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile.

È competente il Comune di residenza di uno dei coniugi oppure quello nel quale è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. In questa procedura l’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

La procedura non è utilizzabile in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’accordo non può inoltre contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Per la separazione, l’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni dei coniugi e li invita a comparire nuovamente, non prima di trenta giorni, per confermare l’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma.

Attenzione

La procedura davanti all’ufficiale dello stato civile ha un ambito limitato. Prima di sceglierla occorre verificare la situazione dei figli e il contenuto dell’accordo, soprattutto quando esistono questioni economiche o patrimoniali.

Quali documenti possono essere necessari

La documentazione dipende dalla procedura utilizzata e dalla situazione familiare.

Nel ricorso congiunto davanti al tribunale, l’articolo 473-bis.51 del Codice di procedura civile richiede informazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, sugli oneri a carico delle parti e sulle condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici.

Possono essere richiesti o risultare utili:

  • documenti di identità e codici fiscali dei coniugi;
  • estratto o certificazione relativa al matrimonio;
  • certificazioni anagrafiche richieste dall’ufficio competente;
  • dichiarazioni dei redditi e altra documentazione reddituale;
  • documenti relativi a immobili, mutui, finanziamenti o spese familiari rilevanti;
  • informazioni sulle esigenze ordinarie e straordinarie dei figli;
  • eventuali precedenti accordi o provvedimenti riguardanti la famiglia.

L’elenco non è identico per ogni pratica. Prima del deposito occorre verificare quali allegati siano prescritti dalla disciplina processuale e quali ulteriori documenti siano necessari per rappresentare correttamente la situazione concreta.

Quanto tempo occorre per una separazione consensuale

Non esiste una durata unica valida per tutte le separazioni consensuali. Occorre distinguere il tempo necessario per raggiungere un accordo da quello richiesto per formalizzarlo.

Quando le condizioni sono già definite e la documentazione è completa, la procedura tende a essere più lineare. Se restano questioni aperte sul mantenimento, sulla casa o sull’organizzazione della vita dei figli, la fase di confronto può richiedere più tempo, anche se entrambi i coniugi intendono evitare un contenzioso.

Nel procedimento davanti al tribunale, la durata dipende anche dal carico dell’ufficio, dalle modalità di trattazione e dall’eventuale necessità di integrare atti o documenti. Non è quindi corretto indicare un numero di giorni o mesi come termine garantito.

Nella procedura davanti all’ufficiale dello stato civile, invece, l’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede espressamente un secondo incontro di conferma non prima di trenta giorni dalla prima dichiarazione. Questo termine non comprende necessariamente il tempo occorrente per ottenere l’appuntamento e predisporre la documentazione.

Quando produce effetti la separazione

Il momento dal quale la separazione produce effetti dipende dalla procedura utilizzata.

Nel procedimento davanti al tribunale occorre fare riferimento al provvedimento che definisce la domanda congiunta. Nella negoziazione assistita, l’accordo munito di nullaosta o autorizzazione produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale. Nell’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, gli effetti dipendono dal perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

La separazione non determina automaticamente il divorzio. La legge 6 maggio 2015, n. 55 ha ridotto il periodo di separazione necessario per proporre la domanda di divorzio.

In caso di separazione consensuale, il termine ordinario è di sei mesi. Il momento dal quale inizia a decorrere deve essere individuato in base alla procedura con cui la separazione è stata formalizzata. Per approfondire questo passaggio è possibile consultare l’articolo sul divorzio breve e sui relativi termini.

Gli errori da evitare prima di sottoscrivere l’accordo

Un accordo consensuale deve essere valutato anche nei suoi effetti futuri. La volontà di concludere rapidamente la separazione non dovrebbe portare a utilizzare clausole ambigue o a trascurare aspetti destinati a incidere sulla vita quotidiana.

Tra gli errori da evitare vi sono:

  • indicare in modo generico le spese straordinarie dei figli;
  • stabilire modalità di frequentazione difficili da applicare nella pratica;
  • non considerare la reale capacità economica dei coniugi;
  • confondere l’assegnazione della casa familiare con il trasferimento della proprietà;
  • omettere obbligazioni comuni, mutui o finanziamenti ancora in corso;
  • sottoscrivere condizioni senza averne compreso le conseguenze giuridiche ed economiche.

Quando sono coinvolti immobili, imprese, partecipazioni societarie, debiti comuni o rilevanti differenze reddituali, può essere necessario coordinare la valutazione familiare con profili patrimoniali, fiscali o notarili.

Quando rivolgersi a un avvocato

L’assistenza legale è necessaria nel procedimento congiunto davanti al tribunale e nella negoziazione assistita. È inoltre utile già nella fase di definizione delle condizioni, perché permette di verificare se l’accordo sia completo, comprensibile e compatibile con la disciplina applicabile.

Quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’assistenza legale può essere richiesta anche mediante il patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione dipende, tra gli altri elementi, dalla situazione reddituale e dalla sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Il confronto con un professionista assume particolare importanza quando vi sono figli, una rilevante differenza tra i redditi, una casa familiare in proprietà o in locazione, finanziamenti comuni oppure condizioni destinate a incidere stabilmente sull’organizzazione della famiglia.

La separazione consensuale può ridurre il livello di conflitto, ma non rende automaticamente semplici tutte le questioni. Un accordo costruito con attenzione può prevenire dubbi applicativi e successive richieste di modifica, fermo restando che le condizioni possono essere riesaminate quando sopravvengono circostanze rilevanti.

Conclusione

La separazione consensuale consente ai coniugi di regolare con un accordo le conseguenze della cessazione della convivenza, ma richiede che siano definiti in modo chiaro gli aspetti personali, familiari ed economici rilevanti.

La procedura può svolgersi davanti al tribunale oppure, nei casi previsti dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, attraverso la negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile. Tempi e passaggi dipendono dalla situazione concreta, dalla presenza di figli, dal contenuto dell’accordo e dalla completezza della documentazione.

Domande frequenti sulla separazione consensuale

La separazione consensuale è possibile anche con figli minori?

Sì. La presenza di figli minori non impedisce la separazione consensuale, ma le condizioni devono tutelare il loro interesse. Non è invece possibile utilizzare, in questa situazione, la procedura davanti all’ufficiale dello stato civile prevista dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.


È sempre necessario comparire personalmente in tribunale?

Non sempre. L’articolo 473-bis.51 del Codice di procedura civile consente ai coniugi di chiedere nel ricorso che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e allegando la documentazione richiesta. Il giudice può comunque chiedere chiarimenti o documenti ulteriori.


Dopo la separazione è possibile cambiare le condizioni?

Sì. Le condizioni possono essere modificate quando sopravvengono circostanze rilevanti oppure quando entrambi i coniugi concordano una nuova regolamentazione. Anche la modifica deve essere formalizzata attraverso una delle procedure previste dalla legge.


Separazione consensuale e divorzio sono la stessa cosa?

No. La separazione non scioglie il matrimonio. Il divorzio richiede un ulteriore procedimento e può essere domandato dopo il decorso del termine previsto dall’articolo 3 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 55 del 2015.


Quanto tempo bisogna attendere per chiedere il divorzio?

Dopo una separazione consensuale il termine ordinario è di sei mesi. Il momento iniziale del termine cambia in base alla procedura con cui la separazione è stata formalizzata.

Occorre definire le condizioni della separazione?

La procedura più adatta dipende dalla presenza di figli, dalla situazione economica e dal contenuto dell’accordo. Per esaminare il caso concreto e comprendere quali passaggi siano necessari, è possibile richiedere un appuntamento con lo Studio Legale Scillia, che assiste persone e famiglie a Catania e nella provincia.

Studio Legale Scillia

Separazioni e Divorzi

Catania e provincia

Fonti normative e istituzionali


Redazione Studio Legale Scillia

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.

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